L’affitto esclude l’usucapione anche se il canone e fittizio

    Non è sufficiente il semplice decorso del tempo

    Domanda

    Sono un coltivatore diretto e conduco dal 1980 un terreno che mi fu affidato da un amico (di professione ingegnere) che non era mai stato lavorato con mezzi agricoli, per custodirlo e tenerlo pulito. Così ho cominciato a spietrarlo e a lavorarlo e ne ho sempre disposto come se fosse di mia proprietà, decidendo sempre liberamente le colture da impiantare (annuali), acquistando le sementi, i concimi, contrattando la vendita dei prodotti (paglia, foraggi cereali) e il pascolo invernale degli erbai, riscuotendo le relative somme. Al proprietario come ogni anno versavo una quota variabile che consisteva nel prezzo di vendita della metà del raccolto, detratto della metà delle spese sostenute per sementi e concimi, mentre tutte le lavorazioni meccaniche erano a mio carico. Tutti i pagamenti avvenivano in contanti e senza ricevuta visti i rapporti cordiali esistenti.
    Due anni or sono il proprietario è deceduto, io ho continuato a lavorare il terreno come sempre, ma ho sospeso i pagamenti non sapendo a chi pagare vista l’intricata vicenda legata alla successione. In seguito l’erede universale del defunto mi ha contattato per propormi l’acquisto del terreno (che io ho verbalmente accettato) ma nel frattempo il testamento è stato impugnato da altri aventi causa e l’erede mi ha citato in Tribunale per occupazione abusiva con l’intenzione di vendere ad un confinante.

    - Posto che sono interessato all’acquisto, quali sono e come posso far valere i miei diritti?
    - Dal momento che non ho un contratto scritto e non ho ricevute dei pagamenti (effettuati sempre in contanti) che aiuto posso avere dalle numerose testimonianze a mio favore che provano la mia conduzione ininterrotta ma non possono provare i pagamenti in quanto nessuno vi ha mai assistito poiché sempre avvenuto nello studio del proprietario?
    - È perseguibile la strada dell’usucapione?

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    <p>Sono un coltivatore diretto e conduco dal 1980 un terreno che mi fu affidato da un amico (di professione ingegnere) che non era mai stato lavorato con mezzi agricoli, per custodirlo e tenerlo pulito. Così ho cominciato a spietrarlo e a lavorarlo e ne ho sempre disposto come se fosse di mia proprietà, decidendo sempre liberamente le colture da impiantare (annuali), acquistando le sementi, i concimi, contrattando la vendita dei prodotti (paglia, foraggi cereali) e il pascolo invernale degli erbai, riscuotendo le relative somme. Al proprietario come ogni anno versavo una quota variabile che consisteva nel prezzo di vendita della metà del raccolto, detratto della metà delle spese sostenute per sementi e concimi, mentre tutte le lavorazioni meccaniche erano a mio carico. Tutti i pagamenti avvenivano in contanti e senza ricevuta visti i rapporti cordiali esistenti. <br />Due anni or sono il proprietario è deceduto, io ho continuato a lavorare il terreno come sempre, ma ho sospeso i pagamenti non sapendo a chi pagare vista l’intricata vicenda legata alla successione. In seguito l’erede universale del defunto mi ha contattato per propormi l’acquisto del terreno (che io ho verbalmente accettato) ma nel frattempo il testamento è stato impugnato da altri aventi causa e l’erede mi ha citato in Tribunale per occupazione abusiva con l’intenzione di vendere ad un confinante.<br /><br />- Posto che sono interessato all’acquisto, quali sono e come posso far valere i miei diritti? <br />- Dal momento che non ho un contratto scritto e non ho ricevute dei pagamenti (effettuati sempre in contanti) che aiuto posso avere dalle numerose testimonianze a mio favore che provano la mia conduzione ininterrotta ma non possono provare i pagamenti in quanto nessuno vi ha mai assistito poiché sempre avvenuto nello studio del proprietario?<br />- È perseguibile la strada dell’usucapione?</p>

    L’affitto esclude l’usucapione anche se il canone e fittizio
    - Ultima modifica: 2009-03-31T00:00:00+02:00
    da Daniele Gualdi
    L’affitto esclude l’usucapione anche se il canone e fittizio - Ultima modifica: 2009-03-31T00:00:00+02:00 da Daniele Gualdi

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