Domanda
Sono comproprietario assieme ad un'altra persona di un appezzamento di terreno indiviso e in affitto ad un coltivatore diretto. Io sono imprenditore agricolo ma non a titolo principale. Dato che il comproprietario ha deciso di vendere, ho la possibilità di esercitare il diritto di prelazione?
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<p>Sono comproprietario assieme ad un'altra persona di un appezzamento di terreno indiviso e in affitto ad un coltivatore diretto. Io sono imprenditore agricolo ma non a titolo principale. Dato che il comproprietario ha deciso di vendere, ho la possibilità di esercitare il diritto di prelazione?</p>
Mi chiedo come possa il comproprietario non essere considerato confinante visto che è addirittura comproprietario di quel fondo. Mi spiego meglio: se il terreno è indiviso e Tizio e Caio sono comproprietari del fondo nonché coltivatori diretti, è come se metà del fondo fosse di proprietà di Tizio e l’altra metà di Caio (sebbene la metà sia indefinita in quanto appunto il fondo indiviso). E’ assurdo che se Caio decidesse di vendere, Tizio non possa esercitare alcun diritto di prelazione.
Faccio un esempio pratico: due fratelli sono coltivatori diretti da una vita e le terre che possiedono sono indivise e coltivate assieme. Il fratello maggiore va in pensione e decide di vendere (per le più disparate ragioni). Il fratello minore, se un confinante (ma anche un eventuale affittuario) decidesse lui di acquistare tali terre, non potrà acquistare le terre che ha sempre lavorato da una vita in quanto non confinante con nessuno dei terreni posti in vendita e quindi privo di qualsiasi sorta di diritto di prelazione.
Mi sembra assurdo.
Il ragionamento del lettore ha una sua evidente logica, che tuttavia non corrisponde purtroppo alla logica giuridica o, per meglio dire, alle scelte operate dal legislatore e dalla giurisprudenza, che nel disciplinare le ipotesi di prelazione in caso di vendita della quota di comproprietà di un fondo agricolo hanno privilegiato le esigenze dell’affittuario coltivatore del fondo e/o dei coldiretti proprietari di fondi confinanti rispetto a quelle del comproprietario. Senza dubbio, pur senza elidere completamente la prelazione dell’affittuario coltivatore e dei confinanti (che sarebbero rimaste in caso di alienazione della quota ad un terzo estraneo alla proprietà) sarebbe stato ragionevole attribuire al comproprietario un diritto di prelazione prevalente sugli altri. In realtà vi è un caso (che trae origine dal codice civile del 1942) nel quale al comproprietario spetta, in caso di vendita della quota (o di parte della quota) di proprietà indivisa da parte degli altri comproprietari, un diritto di prelazione, che prevale su ogni altro. Deve però trattarsi di comunione ereditaria, del caso cioè nel quale la comproprietà deriva dalla successione allo stesso “de cuius” (il defunto della cui successione si tratta). Per questo caso dispone l’art. 732 del codice civile stabilendo che “il coerede che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione (omissis)”. La giurisprudenza è costante nell’attribuire assoluta prevalenza al diritto di prelazione del coerede.
Negli altri casi di comproprietà la situazione è quella criticata dal lettore.
Francesco Mario Agnoli