Eredità titoli Pac

    Trasferibilità dei titoli per successione

    Domanda

    Sono uno Iap che circa due anni fa ha avviato l'attività agricola prendendo in fitto i terreni di mio padre con relativi titoli Pac.
    l'anno scorso è venuto a mancare e per volontà testamentale ho ricevuto in eredità parte dei suddetti terreni e inoltre sono stato indicato con mio fratello erede universale. Non essendo esplicite volontà in merito ai titoli, come devono essere trattati? passano automaticamente come per i terreni, o in virtù della figura di erede universale? e per i terreni per cui risulto ancora affittuario i relativi titoli mi spettano (sempre come affittuario) o devo fare un nuovo contratto di fitto con mio fratello?

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    Sono uno Iap che circa due anni fa ha avviato l'attività agricola prendendo in fitto i terreni di mio padre con relativi titoli Pac.

    Eredità titoli Pac
    - Ultima modifica: 2013-04-17T00:00:00+02:00
    da Daniele Gualdi
    Eredità titoli Pac - Ultima modifica: 2013-04-17T00:00:00+02:00 da Daniele Gualdi

    2 Commenti

    1. Salve.
      Spero di riuscire a spiegarvi la mia situazione. Nel 1985 mio nonno è deceduto lasciando ai 5 eredi (mia mamma mia nonna mia zia e 2 miei zii agricoltori) circa 60 ha di terra agricola e 1600 piante di olivo.. Nel 2009 è deceduta mia mamma essendo ancora viva mia nonna miei zii agricoltori hanno continuato a tenere in mano tutto loro.
      Poi nel 2012 è morta anche mia nonna e quindi nel 2014 abbiamo diviso le terre e gli uliveti senza passarci le quote Pac. Mio fratello nel 2013 ha passato il primo insediamento quindi la domanda alla riserva nazionale l’ha già fatta. I miei zii le quote non c’è le vogliono passare perché dicono che le hanno maturate loro. “sulle terre nostre”. Secondo voi hanno ragione? O ci spettano?

      • I titoli all’aiuto (grossolanamente chiamati “quote”) sono stati assegnati per la prima volta nel 2005 (Reg. 1782/2003) agli agricoltori che ne hanno fatto domanda. Quindi gli zii del lettore, in quanto agricoltori, hanno ricevuto l’assegnazione dei titoli nel 2005.
        I suddetti titoli hanno avuto una durata di 10 anni dal 2005 al 2014 e sono scaduti il 31 dicembre 2014, come prevede il Reg. 1307/2013.
        La normativa della Pac (Reg. 1307/2013) prevede che i “nuovi” titoli, che valgono per il periodo 2015-2020, siano assegnati da Agea all’agricoltore che era in possesso dei terreni nel 2015, sulla base dei “pagamenti percepiti” nel 2014.
        Di fatto, i “nuovi” titoli 2015-2020 sono legati ai “vecchi titoli” che hanno generato i “pagamenti” nel 2014. Gli zii del lettore, in quanto agricoltori e beneficiari dei “vecchi titoli”, hanno ricevuto l’assegnazione dei titoli 2015-2020.
        Gli zii non sono obbligati a trasferire i titoli al lettore. L’unica soluzione è un trasferimento volontario dei titoli dagli zii al lettore, con un atto da presentare al CAA entro il 15 maggio 2016. Ma gli zii non sono obbligati a farlo, poiché la normativa assegna i “nuovi titoli” agli agricoltori storici.
        Di conseguenza, il lettore si trova in possesso del terreno senza i titoli.
        Bisogna tuttavia ricordare che il lettore – se non ha mai svolto l’attività agricola – poteva presentare una domanda di assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale nel 2015, come “nuovo agricoltore”.
        La domanda alla riserva nazionale può essere presentata anche nel 2016 (entro il 15 maggio, oppure negli anni successivi), tenendo conto però che la riserva nazionale potrebbe non soddisfare tutte le richieste per mancanza di fondi.
        La condizione per l’accesso alla riserva nazionale è duplice:
        – essere “nuovi agricoltori” ovvero non aver esercitato l’attività agricola nei cinque anni precedenti;
        – disporre di superfici ammissibile di almeno 5000 metri quadrati;
        – svolgere un’attività agricola minima;
        – essere “agricoltori attivi”.
        La definizione di “agricoltore attivo” prevede alcuni requisiti, per dimostrare la significatività dell’attività agricola rispetto alle attività extra-agricole del soggetto richiedente (vedi Terra e Vita n. 31-32/2015 e n. 2/2016). I requisiti non sono molto stringenti, per cui è molto probabile che il lettore rientri nella qualifica di “agricoltore attivo”.
        Angelo Frascarelli

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